Pagamento di un debito del de cuius: è tacita accettazione dell'eredità?

Non potendo qualificarsi come atto dispositivo e non essendo suscettibile di ridurre la consistenza dell'asse ereditario non può ritenersi accettazione tacita dell'eredità.



Non possono costituire accettazione tacita dell'eredità gli atti di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 c.c.

Per aversi accettazione tacita dell'eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all'eredità con l'implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede.

Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all'eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell'asse ereditario, cioè tale che solo l'erede abbia diritto di compiere.

Cass. civ. n. 20878 del 30 settembre 2020 

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