Piano del consumatore: è ammissibile una durata superiore a cinque anni?

Deve ritenersi ammissibile un piano superiore ai cinque anni alla luce del principio di origine comunitaria della c.d. seconda chance di cui il consumatore ha diritto di giovarsi.



In tema di procedura di sovraindebitamento, avuto riguardo al principio ispiratore, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento Europeo sulle procedure di insolvenza (Considerando 10 Reg. 848/2015 UE), e che mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si
distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico
in mala fede o in modo fraudolento, deve ammettersi la possibilità di una moratoria molto più lunga dei termini di cui alla cd. legge Pinto.

L'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione
alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri
come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello
stesso rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance.

Cass. civ. n. 27544 del 28 ottobre 2019

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