Sottoposizione all'alcoltest e presenza del difensore di fiducia.
Non sussiste l'obbligo di avviso al conducente in caso di rifiuto di sottoposizione all'accertamento.
L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.
Cass. pen., sez. IV, n. 34355 del 25 novembre 2020
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