Subisce stalking condominiale: le riprese video sono valide prove per incastrare i persecutori?

Le videoregistrazioni in luoghi privati o aperti ed esposti al pubblico, poichè non effettuate nell'ambito di un procedimento penale, vanno incluse nella categoria del "documenti" e non delle prove.



Le videoregistrazioni in luoghi privati ovvero aperti ed esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito di un procedimento penale, vanno incluse nella categoria del "documenti" di cui all'art 234 cod. proc. pen., mentre, se eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo del dibattimento.

Cass. pen. n. 17346 del dell'8 giugno 2020

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