Vendita di bitcoin: quando si configura il reato di violazione delle disposizioni di intermediazione finanziaria?

Quando viene prospettata una vera e propria proposta di investimento soggetta all'art. 166, comma 1, lett. c) T.U.F. senza la prevista abilitazione.



Laddove la vendita di bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento con informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa e affermazioni come "chi ha scommesso in bitcoin in due anni ha guadagnato più del 97%", essa si sostanzia in un'attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti t.u.f., la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all'art. 166, comma 1, lett. c) t.u.f..

Cass. pen. n. 26807 del 17 settembre 2020 

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