Azione del condomino per impedire l'uso di un'unità immobiliare per fini turistici: quale giudice è competente?

La giurisdizione deve essere attribuita al giudice del luogo in cui l'immobile è situato.



L'azione promossa da un condomino per impedire l'uso di un'unità immobiliare per fini turistici, senza il consenso degli altri condomini, rientra, se opponibile erga omnes e non soltanto agli altri condomini, nel campo della materia dei diritti reali immobiliari e, quindi, in base alle competenze esclusive dell'articolo 24 del regolamento n. 1215/2012, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice del luogo in cui l'immobile è situato.

Se, invece, manca l'opponibilità erga omnes, l'azione rientra nella materia contrattuale e, quindi, deve essere applicato l'articolo 7, con la conseguente possibilità di rivolgersi al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio che, in questo caso, è quello in cui il bene è situato.

Corte giustizia UE, sez. I, n. 433 del 11 novembre 2020 

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