Commercio del Cannabidiolo prodotto in altro stato: quali i limiti?

No a impedimenti se viene estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi.



Il regolamento (Ue) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (Ce) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 73/2009 del Consiglio, e il regolamento (Ue) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (Cee) n. 922/72, (Cee) n. 234/79, (Ce) n. 1037/2001 e (Ce) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una siffatta normativa.

Gli artt. 34 e 36 tfUe devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento.

Corte giustizia UE, sez. IV, n. 663 del 19 novembre 2020 0, n.663

 

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