Furto della carta di credito: quando opera la franchigia?

Nessuna applicazione se l'utente ha tempestivamente comunicato la perdita di possesso della carta.



La "franchigia" prevista nel d.lgs. 15 dicembre 2017 n. 218 su deve intendere operante anche al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, ovvero soltanto se “la sottrazione o l’appropriazione indebita dello strumento di pagamento non poteva essere "notato" prima di un pagamento?

A tale quesito l'Arbitrato Bancario Finanziario (A.B.F.) risponde asserendo che il d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 non modifica il regime della responsabilità né quello probatorio precedentemente applicati.

In virtù della suddetta normativa, all’utente non verrà applicata alcuna franchigia nelle ipotesi in cui egli abbia tempestivamente comunicato la perdita di possesso dello strumento di pagamento e allorché il fatto sia imputabile ad atti od omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell’ente cui sono state esternalizzate le attività. 

Fra i doveri di protezione dell’utente gravanti sull’intermediario rientra anche l’onere di fornire il servizio di sms alert o assimilabili da cui l’intermediario può essere esonerato solo dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente ad avvalersene.

Gli effetti della mancata adozione del servizio di alert dovranno essere valutati alla stregua delle circostanze di fatto del caso concreto.

Arbitrato Bancario Finanziario n. 24366 del 6 novembre 2019

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