DIRITTO CIVILE. Eccezione e interruzione della prescrizione nel procedimento disciplinare a carico di avvocati. Cass. civ., Sez. Un., n. 22956 del 09 ottobre 2013.



DIRITTO CIVILE. Eccezione e interruzione della prescrizione nel procedimento disciplinare a carico di avvocati. Cass. civ., Sez. Un., n. 22956 del 09 ottobre 2013.

I. Nel giudizio disciplinare a carico di un avvocato, l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare può essere sollevata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, allorché il relativo esame non comporti indagini fattuali.

Conforme: Cass. civ., Sez. Un., n. 5038 del 2004

II. Nella fase del procedimento disciplinare di carattere amministrativo dinanzi al Consiglio dell'ordine costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione, con effetti istantanei, l'atto di apertura del procedimento e tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento, audizione di testimoni, ecc.), o decisoria.

Conformi: Cass. civ., Sez. Un., n. 21591/13 e n. 5072/03 

Cass. civ., Sez. Un., n. 22956 del 09 ottobre 2013.

Nota dell’Avv. Nunzia Liberatoscioli

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22956 del 9 ottobre 2013, dichiarano inammissibile il ricorso presentato da un avvocato sottoposto a sanzione disciplinare – inflitta dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza e confermata, successivamente, dal Consiglio Nazionale Forense – per avere dichiarato falsamente di possedere procura speciale rilasciata dal proprio cliente, mediante la quale aveva rimesso la querela avanzata contro un terzo e, dopo il raggiungimento di un accordo con la controparte, aveva incassato denaro.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il primo motivo avanzato dal legale a sostegno della propria tesi difensiva e relativo all’avvenuta prescrizione dell’azione disciplinare, non può essere accolto, in quanto, come già sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 5038 del 2004, “vale la regola secondo cui nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare può essere sollevata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, allorché il relativo esame non comporti indagini fattuali”.

In particolare, ai fini del computo della prescrizione, gli Ermellini reputano inesatto prendere come riferimento il giorno di rimessione della querela – come addotto dal legale ricorrente, in quanto, nella fase del successivo procedimento disciplinare di carattere amministrativo dinanzi al Consiglio dell'ordine, si consumano una serie di atti interruttivi della prescrizione, con effetti istantanei, quali “l'atto di apertura del procedimento e tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento, audizione di testimoni, ecc.), o decisoria”.

Il secondo motivo viene ugualmente respinto, poiché teso alla rivalutazione di questioni di fatto, inammissibile in sede di legittimità.

Cass. civ., Sez. Un., n. 22956 del 09 ottobre 2013.

FATTO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di […] inflisse la sanzione disciplinare dell'avvertimento all'avv. S., per avere falsamente dichiarato di essere in possesso della procura speciale di un proprio assistito, così rimettendo la querela sporta nei confronti di un terzo ed incassando una somma di danaro a transazione della controversia.

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza ora impugnata per cassazione, ha respinto il ricorso dell'avv. S.

Quest'ultimo propone ricorso per cassazione attraverso due motivi.

DIRITTO

Il primo motivo sostiene l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, posto che la remissione della querela in questione avvenne in data 14 giugno 2005 e "dopo quasi otto anni dai fatti [...] sulla vicenda non risulta ancora sceso il giudicato".

Il motivo è inammissibile, nella considerazione che la questione è stata posta per la prima volta in sede di legittimità e vale la regola secondo cui nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare può essere sollevata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, allorché il relativo esame non comporti indagini fattuali (Cass. SU n. 5038/04). Nella specie, la delibazione della questione comporta una serie di indagini in fatto (in relazione alle quali neppure il ricorrente fornisce elementi di valutazione), nella considerazione del concorrente principio di diritto secondo cui nella fase del procedimento disciplinare di carattere amministrativo dinanzi al Consiglio dell'ordine costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione, con effetti istantanei, l'atto di apertura del procedimento e tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento, audizione di testimoni, ecc.), o decisoria (v., tra le tante, SU n. 21591/13; n. 5072/03).

Il secondo motivo (che censura la sentenza per "illogicità e contraddittorietà della motivazione dovuta all'errata valutazione delle prove") è altrettanto inammissibile, in quanto prospetta una serie di questioni di merito (che in questa sede non è neppure necessario riportare) tendenti non alla censura prospettata dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, bensì alla rivalutazione degli elementi di fatto e probatori emersi agli atti, così da conseguire una diversa e favorevole conclusione della controversia.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2013

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