Accesso agli atti tra diritto di difesa e segreto industriale.

Nella gara d'appalto deve prevalere il diritto di un concorrente a conoscere gli atti della procedura necessari alla propria difesa.



Il diniego opposto dalla stazione appaltante all’accesso all’offerta tecnica ed economica di un concorrente ed alla relativa analisi dei costi, in ragione della tutela di un segreto industriale, è illegittimo in quanto tale tutela trova un limite in relazione agli interessi di un concorrente ad accedere agli atti della procedura necessari alla sua difesa in giudizio, essendo questi ultimi prevalenti su quello alla riservatezza dei partecipanti, essendo indispensabile, ai fini della contestazione dell’operato della Commissione, poter valutare la corrispondenza tra i giudizi espressi, ed i contenuti dell’offerta tecnica.

T.A.R. Milano, (Lombardia) n. 745 del 6 maggio 2020

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