Associazioni sportive e spese di sponsorizzazione: congruità delle somme.

Non occorre effettuare una valutazione sulla congruità delle spese pubblicitarie in raffronto all'utile.



Ai fini dell'applicazione dell'art. 90 comma 8 della L. n. 289 del 2002, non occorre una valutazione di inerenza in ordine alla congruità dei costi rispetto al volume d'affari ed all'oggetto sociale, posto che l'art.90 comma 8 pone una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata: consegue che deve considerarsi irrilevante ogni considerazione circa la antieconomicità della spesa in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente.

Comm. trib. reg. Bologna, (Emilia-Romagna) n. 94 del 10 gennaio 2020

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