Costo orario di lavoro e tabelle ministeriali: quali i limiti allo scostamento?

Necessario il rispetto delle tabelle laddove non vi siano elementi documentati che giustifichino lo scostamento.



I dati medi presi in considerazione dalle tabelle ministeriali con riferimento al costo orario del lavoro non possono essere disattesi, in assenza di giustificazioni specifiche e documentate che incidano sul quantum delle assenze, con conseguente impossibilità per la ditta di diminuire artificiosamente il numero di ore non lavorate per malattia, infortunio e gravidanza.

In caso contrario, si andrebbe ad abbassare illegittimamente (per effetto dell’innalzamento del divisore), il costo orario e complessivo della manodopera, omettendo di considerare i costi per sostituzione cui la ditta deve invece necessariamente far fronte al fine di eseguire esattamente il servizio appaltato.

Il tutto, con effetti distorsivi della concorrenza, e potenzialmente idonei a compromettere l’equilibrio interno e complessivo dell’offerta, oltre che a pregiudicare l’interesse pubblico alla puntuale erogazione del servizio.

T.A.R. Milano, (Lombardia), n. 1563 del 12 agosto 2020

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