Esclusione da concorso pubblico per temperatura corporea superiore a 37,5 gradi: è legittima?

E' illegittima in quanto non vi sono disposizioni di legge né norme c.d. emergenziali che la prevedono.



Deve ritenersi illegittima l'esclusione dalla prova scritta di una selezione pubblica bandita da un Comune di un candidato di cui sia stata rilevata la temperatura superiore a 37,5 gradi, atteso che si introduce surrettiziamente e si applica una causa di esclusione dalla selezione pubblica che, oltre a non trovare legittimazione in alcuna disposizione di legge o altra norma di carattere sovraordinato cd. 'emergenziali' (ovvero dettate per contenere il diffondersi del virus da COVID -19), non è in alcun modo prevista dalla lex specialis che disciplina la selezione stessa.

T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), n. 415 del 1 dicembre 2020 

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