Notifiche delle contravvenzioni per violazione del codice della strada.

Nelle more dell'effettiva attuazione del servizio, per il partecipante alla gara è sufficiente la dichiarazione di possedere i requisiti prescritti al fine di conseguire la licenza individuale speciale prescritta.



La Legge 4 agosto 2017, n. 124 ha liberalizzato il mercato delle notificazioni e comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e delle notificazioni della violazioni previste dal codice della strada.

Tuttavia, per divenire effettiva, detta liberalizzazione presupponeva il rilascio agli operatori privati di licenze speciali individuali, la cui disciplina è stata progressivamente definita dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la deliberazione 20.2.2018 n. 77/18/CONS, cui ha fatto seguito il D.M. 19 luglio 2018.

Ancora la disciplina secondaria di attuazione ha richiesto l’adozione di linee guida elaborate dal Ministero della Giustizia inerenti corsi di formazione obbligatori per gli addetti alla consegna e la delibera AGCOM 77/18/CONS è stata ulteriormente aggiornata con la delibera 55/19/CONS. in sistema è andato a regime nel 2019.

In un appalto di servizi la partecipazione in ATI verticale è consentita qualora la legge di gara preveda prestazioni principali ed accessorie; tuttavia, se il testo della legge di gara è ambiguo nel delimitare le due tipologie di prestazioni, non può essere esclusa una concorrente che, avendo legittimamente scelto il modulo dell’ATI verticale, ha attribuito alla mandante l’esecuzione di una prestazione che, secondo il bando, richiedeva uno specifico titolo abilitativo che dichiaratamente poteva essere in possesso del solo soggetto incaricato dell’esecuzione di detta parte del servizio.

Tar Piemonte, n. 393 del 17 giugno 2020

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