Obbligo della PEC per la Pubblica Amministrazione per le notifiche di atti giudiziari.

Gli avvocati sono titolari di una posizione giuridica rilevante in virtù della specifica attività che esercitano e devono poter notificare gli atti giudiziari alle P.A.



L’obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC di cui all l’art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, 179, conv. con l. 17 dicembre 2012, n. 221 è finalizzato a semplificare le notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni pubbliche e, tenuto conto che gli avvocati rientrano tra i soggetti che hanno accesso all’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, è innegabile che coloro che esercitano tale professione siano titolari di una posizione giuridica rilevante, differenziata rispetto agli altri consociati e omogenea al rispetto dell’obbligo rimasto inadempiuto.

TAR CALABRIA n. 585 del 15 aprile 2020

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