Raggruppamenti temporanei di imprese: quali i requisiti di partecipazione?

I requisiti possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso in quanto la finalità è quella di consentire la partecipazione anche a singoli soggetti privi della specifica esperienza.



Negli appalti di servizi e forniture, in assenza di diversa previsione specifica nella lex specialis, i requisiti di qualificazione possano essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

In sede di gara pubblica la ratio del raggruppamento verticale – definito dall’art. 48 comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, con riferimento all'appalto di servizi e forniture, come quello in cui "il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie", a differenza del raggruppamento di tipo orizzontale, nel quale "gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione" - è quella di consentire la partecipazione a soggetti che, pur avendo una esperienza specifica in determinati settori, non possiedano la professionalità richiesta per l’affidamento dell’intero contratto.

In sede di gara pubblica la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni principali e quelle secondarie, non potendo il concorrente provvedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo tra quelle principali e quelle secondarie.

Tar Salerno n. 575 del  22 maggio 2020

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