Si al trasferimento da ateneo straniero senza vincolo di coorte accademica.

Illegittimo il provvedimento di rigetto dell’Università che non consente di concorrere su posti disponibili per anno di Corso diverso dalla coorte accademica successiva a quella frequentata nell'ateneo di provenienza ne su posti per studenti extra-UE.



Nota a sentenza TAR L'AQUILA n. 228 del 16 giugno 2020

A cura dell'Avv. Salvatore Braghini

Nella vicenda trattata dalla prima sezione del Tar abruzzese il ricorrente, uno studente iscritto al terzo anno accademico presso il Corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria l’Università degli studi Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana, aveva censurato il diniego interposto dall’ateneo aquilano all’istanza di trasferimento presso il medesimo Corso di Laurea, lamentando che l’esclusione fondava sulla preclusione a concorrere per anni accademici diversi dal quarto, senza, peraltro, tenere conto dei posti destinati agli studenti extracomunitari residenti all’estero.

La norma del Bando di selezione di cui al Decreto rettorale 818/2018 del 24.07.2018 recante “Posti disponibili ad anni di corso successivi al primo per i corsi di laurea di area medica e sanitaria – a.a. 2018/2019”, che regolava i passaggi/trasferimenti contemplava, infatti, tale cooptazione tra coorte frequentata nel Corso di provenienza e coorte di iscrizione per il trasferimento.

Inoltre, il Bando del concorso di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria - a.a. 2018/2019 - Rep. n. 721/2018 - Prot. n. 29354 del 2.7.2018 – Anno 2018 fasc. V/2.15 pubblicato sul sito istituzionale dell’ateneo in parola, prevedeva che “I posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati non comunitari residenti all’estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della L. n. 189/2002, non rientrando i posti riservati ai candidati non comunitari residenti all’estero nella programmazione di cui all’art. 1 della L. n. 264/1999”.

Ebbene, il collegio del Tar dell’Aquila, composto dal Presidente, dr. Carlo Realfonzo, dal Primo Referendario ed Estensore, dr. Gabriele Perpetuini, e dal referendario dr. Giovanni Giardino, ha stabilito che, in caso di richieste di trasferimento da un Corso di laurea Magistrale ad accesso programmato al medesimo corso di Laurea di altro ateneo è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’Università nella parte in cui non consente di concorrere né su posti disponibili relativi ad anno di Corso diverso dalla coorte accademica successiva a quella frequentata nell’ateneo di provenienza né sui posti programmati per gli studenti extra-UE ma non assegnati.

In particolare, osserva il collegio, che "un certo numero di posti, rientrante tra quelli programmati annualmente, va attribuito agli eventuali partecipanti studenti extracomunitari, ai sensi dell’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

La disciplina prevista per le immatricolazioni ai Corsi di laurea delle professioni sanitarie stabilisce la partecipazione ai Corsi di laurea, ai sensi dell’art. 1, comma 1°, lett. a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, senza distinzione tra studenti comunitari e studenti extracomunitari residenti all'estero, in relazione alle risorse disponibili.

Ciò che assume rilevanza, ai fini della determinazione del “numerus clausus”, ai sensi dell'art. 3, comma 1°, lett. a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, è essenzialmente la valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, rispetto alla quale il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo va considerato alla stregua di criterio subordinato e, quindi, non vincolante".


La sentenza evidenzia, altresì, l’irragionevolezza della preclusione dell’ateneo aquilano, affermando che "l’acquisizione di un numero di studenti inferiore rispetto alle complessive potenzialità recettive dell’Università si pone in violazione della dichiarata finalità di pubblico interesse perseguita dalla programmazione delle immatricolazioni, funzionale alla piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili e, sotto il profilo finanziario e di bilancio dell’Ateneo, potrebbe porsi anche in contrasto con l’obiettivo di adeguata alimentazione delle entrate mediante le tasse degli studenti".

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