Accertamento dei limiti di velocità: prova della corretta segnalazione.

Il conducente ha l'onere di provare l'inadeguatezza della segnalazione stradale.



In tema di accertamento dei limiti di velocità, assolta la prova dell'esistenza di una segnalazione visibile, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe all'opponente, e non sull'amministrazione, l'onere di provare l'inidoneità in concreto della segnaletica di cui al D.M. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite dì velocità, in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sorpresa l'automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione.

Trib. Salerno n. 647 del 14 febbraio 2020

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