Contratto di leasing finanziario: quali gli oneri a carico delle parti?

Sul concedente grava l'onere di concludere il contratto di vendita con il fornitore che ha l'onere di consegna del bene all'utilizzatore.



In un contratto di leasing finanziario, sul concedente grava contrattualmente solo l'obbligazione di concludere il contratto di vendita con il fornitore mediante l'impiego del capitale nell'acquisto, mentre l'obbligazione di consegna del bene sulla base del contratto di vendita va adempiuta nei confronti dell'utilizzatore, per cui l'eventuale clausola di esonero di responsabilità del concedente per inadempimento del fornitore non presenta la funzione di stabilire un esonero di responsabilità, gravando in questo caso sul concedente solo l'obbligazione di determinare in capo al fornitore l'obbligo di consegnare il bene all'utilizzatore nel caso di specie.

Trib. Milano, sez. XIII, del 21 novembre 2020 

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