Piano del consumatore e requisito di meritevolezza: nulla cambia a seguito della riforma?

Il concetto di "colpa grave" non si discosta dal precedente requisito di "meritevolezza".



Per il tribunale di Catania se da un lato la L. 176/2020 ha soppresso il requisito della "meritevolezza" previsto dalla L. 3/2012 che stabiliva che “il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità”, dall'altro il legislatore ha comunque introdotto all’art. 7 fra i presupposti di ammissibilità della proposta di piano del consumatore, un nuovo requisito.

Infatti, perché la proposta di piano sia ammissibile deve escludersi che il debitore abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

Il concetto di “colpa grave” per il tribunale di merito non si andrebbe a discostare dall’interpretazione fino ad oggi sposata in ordine alla sussistenza del requisito della meritevolezza.

Nella vigenza della nuova disciplina, L. 176/2020, non può che ritenersi che versi in una situazione di colpa grave il debitore che abbia assunto debiti in maniera del tutto sproporzionata rispetto alle entrate disponibili (evidentemente all’epoca della contrazione dei singoli debiti) poiché l’assunzione di obbligazioni senza alcuna valutazione di sostenibilità delle stesse, anche nel futuro, non può che essere segno manifesto dell’assenza di diligenza da parte del contraente e ciò indipendentemente dalla eventuale errata o colpevole valutazione che il finanziatore abbia compiuto al momento della concessione del finanziamento.

Tribunale di Catania, 5 marzo 2021

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