Fideiussione omnibus: nulla la sottoscrizione su moduli conformi ABI.

Rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.



A cura dell'Avv. Augusto Careni

Nuova pronuncia di un tribunale di merito in tema di fideiussione omnibus sottoscritta su moduli conformi ABI a garanzia delle operazioni bancarie.

Vengono poste all'attenzione del giudicante due aspetti:

1) profili di nullità della fideiussione "omnibus" in quanto stipulata in confortmità al modello ABI;

2) rilevabilità d'ufficio o solo su eccezione di parte della suddetta nullità.

Quanto al primo punto il Tribunale fa esplicito riferimento alla sentenza "cardine" in materia, ovvero la sentenza della Corte di Cassazione n. 29810 del 12 dicembre 2017 la quale aveva chiarito che “sono nulle le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) conformi allo schema di contratto predisposto dall’ABI (in via segnata, alla luce del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d’Italia) fideiussioni che contengono la sostanza delle seguenti clausole: 1) «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»; 2) «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate»; 3) «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"

La ratio alla base di tale decisione va ricercata nella circostanza che le fideiussioni che utilizzano tale modulistica finiscono per incidere sulla libertà del soggetto di accedere a differenti negoziazioni giuridiche di quelle clausole e dunque costituiscono a tutti gli effetti il risultato di un vero e proprio accordo di cartello tra le banche. 

Proprio al riguardo va inoltre ulteriormente menzionata una recentissima pronuncia della Corte di legittimità (Cass. civile sez. I, n. 13846 del 22 maggio 2019) "In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla L. n. 287 del 1990, art. 2, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia prima della modifica di cui alla L. n. 262 del 2005, art. 19, comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario".

Quel che assume rilievo, secondo i giudici di piazza Cavour, ai fini della inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8 è il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita. In sostanza ciò che rileva è la verifica della coincidenza delle convenute condizioni contrattuali con il testo di uno schema contrattuale che possa ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva, in quanto l'illecito concorrenziale può configurarsi anche nel caso in cui l'ABI non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla Banca d'Italia nel Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 “ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” .

Quanto al punto 2) affrontato nella sentenza in commento, rilevabilità d'ufficio o solo su eccezione di parte della suddetta nullità della fideiussione in conformità al modello ABI, il tribunale adito prende spunto da alcune promunce della giurisprudenza sia di legittimità che di merito per le quali “La nullità della fideiussione omnibus conforme allo schema ABI vietato, afferendo alla validità di un atto che rappresenta elemento costitutivo della domanda, può essere rilevata d’ufficio in qualsiasi stato e grado di giudizio" (Cass. Civ. Sez. III, n. 16621 del 19 giugno 2008; Tribunale Salerno 23.8.2018; e dal ultimo Tribunale di Salerno n. 480 del 5 febbraio 2020).

Tribunale di Vasto n. 28 del 3 febbraio 2020

Si ringrazia per la segnalazione l'Avv. Alberto Lorenzi

Fai una domanda