Processo Telematico: le novità della circolare del 23 ottobre 2015 del Ministero della Giustizia.

La Circolare 23 ottobre 2015 ha introdotto alcune novità in tema di adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico.



Il Ministero della Giustizia, con Circolare 23 ottobre 2015, ha aggiornato per precedenti circolari del 27 e 28 ottobre 2014, introducendo alcune novità in tema di adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico.

Le principali novità della Circolare sono:

a) la copia informale dell'atto introduttivo depositato in modalità telematica a disposizione del presidente del tribunale per la designazione del giudice;

b) le conseguenze, ai fini del versamento del contributo unificato, del passaggio della causa dal registro nel quale è stata iscritta a quello successivamente individuato come pertinente;

c) la domanda di ingiunzione di pagamento europea;

d) l'inserimento nei registri di cancelleria, dell'intero collegio giudicante e di tutti i difensori delle parti;

e) la trasmissione alla Corte d'appello del fascicolo del processo di primo grado, completo degli eventuali atti e verbali redatti su supporto cartaceo e della stampa su carta del registro “storico” del processo.

La normativa di riferimento.

- Art. 16 bis comma 1, d.l. n. 179/2012, come convertito dalla legge n. 221/2012: il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche: tali disposizioni, a decorrere dal 31 dicembre 2014, sono pienamente operative, con riferimento a tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, indipendentemente dalla data dello loro instaurazione.

- Art. 16 bis, comma 9 ter del d.l. n. 179/12012, come novellato dal d.l. n. 90/2014 a decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte d’appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il deposito degli atti endoprocessuali nei procedimenti dinnanzi alla corte d’appello avverrà esclusivamente con modalità telematiche, senza la previsione di un regime transitorio.

- Art. 16 bis comma 1 bis, introdotto dall’art. 19 del d.l. n. 83 del 27 giugno 2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 a tenore del quale:

“nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti d’appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la P.A. per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”.

RIEPILOGO:

  • TRIBUNALE:

- Atto introduttivo/primo atto difensivo: telematico o cartaceo a scelta della parte;

- Atto endoprocessuale: esclusivamente telematico

  • CORTE D’APPELLO:

- Atto introduttivo/primo atto difensivo: telematico o cartaceo a scelta della parte;

- Atto endoprocessuale: esclusivamente telematico.

In caso di atto introduttivo o primo atto difensivo di deposito telematico, questo è l’unico a perfezionarsi.

  • Permane per le parti la facoltà di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo?

La Circolare evidenzia che l’art. 9 d.m. n. 44/2011 statuisce che:

“la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e alla conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo”, tuttavia la norma fa salvi “gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”.

E’ importante evidenziare che “tale disposizione mantiene la propria validità anche dopo l’entrata in vigore delle disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali posto che, in linea generale, permane tra le parti la facoltà di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo” – afferma il Ministero della Giustizia – “così come rimane, per il giudice, la facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti, ad eccezione di quelli assunti nell’ambito del procedimento monitorio, salvo l’onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica”.

  • In quali casi può essere necessario il deposito dell’originale cartaceo di documenti già depositati mediante invio telematico?

- Nel caso ad esempio in cui il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche: in tale ipotesi il deposito di copia cartacea presuppone il previo deposito mediante invio telematico.

- Nel caso di necessità di produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento: il disconoscimento operato dalla controparte onererebbe colui che avesse interesse ad avvalersi di tale documento al deposito dell’originale cartaceo.

La Circolare specifica che:

“le cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti endoprocedimentali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea”.

Le copie informali.

Per quanto concerne le copie informali, ossia la copia cartacea informale dell’atto o documenti depositati telematicamente la circolare evidenzia che tale prassi non sostituisce né si aggiunge al deposito telematico, costituendo soltanto una modalità pratica di messa a disposizione del giudice di atti processuali in formato cartaceo.

Tali copie informali non devono essere inserite nel fascicolo processuale.

Comunque è ribadita la necessità che la cancelleria dovrà sempre provvedere alla stampa dell’atto introduttivo depositato con modalità telematiche, per rendere disponibile il predetto atto al Presidente ai fini dell’assegnazione.

Accettazione degli atti e dei documenti da parte della cancelleria.

Deve essere garantita la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti: solo con l’accettazione del deposito da parte del cancelliere l’atto entra nel fascicolo processuale e diviene visibile dalla controparte e dal giudice.

“Gli uffici giudiziari” – sancisce la circolare – “ dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti”.

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