Art. 1073 Codice Civile. Estinzione per prescrizione.

1073. Estinzione per prescrizione.

La servitù si estingue per prescrizione [art. 2946 c.c.] quando non se ne usa per venti anni [artt. 954, 970, 1014, n. 1, 1158, 1166, 2651, 2934 c.c.].

Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio.

Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio.

Agli effetti dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.

Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune [art. 1102 c.c.], l'uso della servitù fatto da una di esse [artt. 1059, 2935 c.c.] impedisce l'estinzione riguardo a tutte.

La sospensione [art. 2941 c.c.] o l'interruzione [art. 2943 c.c.] della prescrizione [art. 1166 c.c.] a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.