Art. 1165 Codice Civile. Applicazione di norme sulla prescrizione.

1165. Applicazione di norme sulla prescrizione.

Le disposizioni generali sulla prescrizione [art. 2934 c.c.], quelle relative alle cause di sospensione [artt. 2941, 2942 c.c.] e d'interruzione [artt. 1167, 2653, n. 5, 2943 c.c.] e al computo dei termini [artt. 2962, 2963 c.c.] si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.