Art. 15 Codice Civile. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.

15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento [art. 12 c.c.] ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta [artt. 786, 2331c.c.].

La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.