Art. 16 Codice Civile. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.

16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.

L'atto costitutivo e lo statuto [artt. 14, 23, 24, 27, 34 c.c.] devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, [c.c. 46], nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione [artt. 25, 28 c.c.]. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo [c.c. 2365] e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione [artt. 27, 34 c.c.] dell'ente e alla devoluzione del patrimonio [c.c. 31, 32], e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione [art. 28 c.c.; art. 4 disp. att. c.c.].

[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa (1) nelle forme indicate nell'articolo 12 [c.c. 21]] (2).

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(1) Vedi l'art. 14, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.

(2) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. Modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo. 1. Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo. 2. Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del codice civile. 3. Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto».