Art. 17 Codice Civile. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità  e legati.

17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati. (1)

[La persona giuridica non può acquistare beni immobili [art 812 c.c.], né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati [art. 649 c.c.] senza l'autorizzazione governativa [artt. 473, 782 c.c.] (2).

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto] [art. 255 c.c.; artt. 5, 6, 7 disp. att. c.c.] (3).

____________

(1) Vedi anche L. 20 maggio 1985, n. 206, per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici e la L. 20 maggio 1985, n. 222, sul sostentamento del clero cattolico, nonché l'articolo unico della L. 5 giugno 1850, n. 1037, sulla disciplina degli acquisti dei corpi morali e le norme di esecuzione approvate con R.D. 26 giugno 1864, n. 1817. Per quanto concerne gli enti ecclesiastici, vedi l'art. 9, L. 27 maggio 1929, n. 848 e gli artt. 18-22 delle norme di esecuzione approvate con R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262.

(2) Vedi anche D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui all'art. 1, L. 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.

(3) Articolo abrogato dall'art. 13 L. 15 maggio 1997, n. 127 (Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 113, S.O.).