Art. 20 Codice Civile. Convocazione dell'assemblea delle associazioni.

20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni.

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio [art. 2364, n. 1 c.c.].

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale [art. 2367 c.c.; art. 8 disp. att. c.c.].