Art. 22 Codice Civile. Azioni di responsabilitą contro gli amministratori.
22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori.
Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti [art. 18 c.c.] sono deliberate dall'assemblea [artt. 21, 2393 c.c.] e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori [artt. 25, 29, 2941, n. 7 c.c.].