Art. 25 Codice Civile. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.

25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.

L'autorità governativa (1) esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni [art. 16 c.c.]; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [art. 31 preleggi]; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [artt. 23, 1445, 2377, 2391 c.c.].

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [artt. 18, 22 c.c.].

______________

(1) L'art. 5 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha attribuito le funzioni amministrative alle prefetture, alle regioni e alle province autonome competenti.