Art. 26 Codice Civile. Coordinamento di attivitą  e unificazione di amministrazione.

26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.

L'autorità governativa (1) può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore [c.c. 28].

___________

(1) L'art. 5 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha attribuito alle prefetture, alle regioni e alle province autonome le funzioni amministrative.