Art. 2709 Codice Civile. Efficacia probatoria contro l'imprenditore.

2709. Efficacia probatoria contro l'imprenditore.

I libri e le altre scritture contabili [c.c. 2214, 2216, 2421, 2490] delle imprese soggette a registrazione [c.c. 2195] fanno prova contro l'imprenditore [c.c. 2082; c.p.c. 634]. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto [c.n. 178, 775].