Art. 2880 Codice Civile. Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi.

2880. Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi.

Riguardo ai beni acquistati da terzi [c.c. 2858], l'ipoteca si estingue per prescrizione [c.c. 2934, 2946], indipendentemente dal credito [c.c. 2878, n. 3], col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto [c.c. 2643], salve le cause di sospensione e d'interruzione [c.c. 2941, 2943, 2946].