Art. 2951 Codice Civile. Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.

2951. Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione [c.c. 1737, 1740] e dal contratto di trasporto [c.c. 1678, 1681, 1692, 1698, 2761].

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.

Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione [c.c. 1687].

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679 (1).

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13-24 luglio 1995, n. 365 (Gazz. Uff. 16 agosto 1995, n. 34 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo in riferimento agli artt. 3, 24, e 35 Cost.