Art. 2954 Codice Civile. Prescrizione di sei mesi.

2954. Prescrizione di sei mesi.

Si prescrive [c.c. 2946] in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano [c.c. 1783, 2760], e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.