Art. 2956 Codice Civile. Prescrizione di tre anni.

2956. Prescrizione di tre anni.

Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese [c.c. 2099, 2955, n. 2] (1);

2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [c.c. 2229, 2957];

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese [c.c. 2955, n. 1].

-----------------------

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (Gazz. Uff. 11 giugno 1966, n. 143) ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2956, n. 1, limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. La stessa Corte, con sentenza 25 maggio-1° giugno 1979, n. 41 (Gazz. Uff. 13 giugno 1979, n. 161), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità già dichiarato parzialmente illegittimo, in riferimento all'articolo 3 Cost., comma secondo, e agli articoli 36, 38, comma secondo, Cost. Con successiva sentenza 12-18 giugno 1979, n. 43 (Gazz. Uff. 27 giugno 1979, n. 175), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente numero in riferimento all'art. 36 Cost.