Art. 2963 Codice Civile. Computo dei termini di prescrizione.

2963. Computo dei termini di prescrizione. (1)

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune [c.c. 1165, 2962; c.p.c. 155; c.p. 14].

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo (2), è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese [c.c. 2934].

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(1) Vedi l'art. 79, L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736); e il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(2) Per quanto riguarda la materia delle ricorrenze festive e dei giorni festivi, vedi la L. 27 maggio 1949, n. 260 e la L. 5 marzo 1977, n. 54.