Art. 31 Codice Civile. Devoluzione dei beni.

31. Devoluzione dei beni.

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione [art. 30 c.c.], sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto [art. 16 c.c.].

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa (1), attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi [art. 32 c.c.]; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento [art. 21, 28 c.c.] e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa [art. 42 c.c.].

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione [art. 2964 c.c.], in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto [artt. 2312, 2324, 2456 c.c.].

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(1) L'art. 5 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha attribuito alle prefetture, alle regioni e alle province autonome competenti le funzioni amministrative.