Art. 35 Codice Civile. Disposizione penale.

35. Disposizione penale.

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice,] (1) sono puniti con l'ammenda da euro 10 a euro 516 (2).

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(1) Parole soppresse dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

(2) L'ammenda, come aumentata dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, è stata commutata in sanzione pecuniaria amministrativa.