Art. 37 Codice Civile. Fondo comune.

37. Fondo comune.

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione [art. 38 c.c.]. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso [art. 24 c.c.].