Art. 38 Codice Civile. Obbligazioni.

38. Obbligazioni.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [art. 37 c.c.]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [art. 1292 c.c.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione [artt. 33, 41, 2267, 2317, 2320, 2331, 2508, 2615 c.c.].