Art. 387 Codice Civile. Prescrizione delle azioni relative alla tutela.

387. Prescrizione delle azioni relative alla tutela.

Le azioni del minore contro il tutore [artt. 378, 382 c.c.] e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono [art. 2941, n. 3 c.c.] in cinque anni dal compimento della maggiore età [art. 2 c.c.] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso [artt. 386, 596 c.c.].

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo [art. 2946 c.c.].