Art. 4 Codice Civile. Commorienza.

4. Commorienza.

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra [artt. 462, 791 c.c.] e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento [artt. 61, 69, 1418, 2697, 2728 c.c.].