Art. 7 Codice Civile. Tutela del diritto al nome.
7. Tutela del diritto al nome.
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente [ artt. 8, 9 preleggi; artt. 2056, 2563, 2564 c.c.; art. 9 c.p.c.] la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [art. 120 c.p.c.; art. 186 c.p.].