Art. 793 Codice Civile. Donazione modale.

793. Donazione modale.

La donazione può essere gravata da un onere [artt. 374, n. 3, 794, 797, n. 3, 1861 c.c.].

Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere [art. 647 c.c.] entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso [art. 648 c.c.].

La risoluzione per inadempimento [art. 1453 c.c.] dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.