Art. 9 Codice Civile. Tutela dello pseudonimo.

9. Tutela dello pseudonimo.

Lo pseudonimo (1), usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7 [ art. 602 c.c.] (2).

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(1) Vedi gli artt. 8, 21, 27, 28, L. 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, nonché gli artt. 1, 2, 13 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. 

(2) Le sentenze relative al diritto di uso di uno pseudonimo devono essere annotate in calce agli atti di nascita, ai sensi dell'art. 49, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile.