CIVILE. Responsabilità. Art. 1223 c.c., inadempimento, danno e nesso di causalità. Cass. n. 10184 del 09 maggio 2014.



Ai sensi dell'art. 1223 c.c., in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il soggetto inadempiente è obbligato a risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta non esattamente adempiente e, in particolare, a risarcire il creditore per la perdita subita consistente nella perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato e per il mancato guadagno, ossia la mancata acquisizione, da parte del danneggiato, di valori economici (cc.dd. danno emergente e lucro cessante). Tra inadempimento e danno è necessario che sussista un nesso di causalità, escludendo dal risarcimento le conseguenze dell'inadempimento che non ne siano immediatamente dirette, ritenendosi essenziale che il danno venga cagionato in modo diretto dall'inadempimento e non da altre cause, e con l'ulteriore specificazione che il danno è da considerarsi causato dall'inadempimento se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (teoria condizionalistica) e sempre che sia configurabile come conseguenza normale e naturale dell'inadempimento (teoria della causalità adeguata).

Cass. civ. n. 10184 del 09 maggio 2014.

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