Art. 10 Codice di Procedura Civile. Determinazione del valore.
10. Determinazione del valore.
Il valore della causa [c.p.c. 7, 8], ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.
A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti [c.c. 1282], le spese e i danni [c.c. 1223, 2043], anteriori alla proposizione si sommano col capitale.