Art. 12 Codice di Procedura Civile. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.

12. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni.

Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [c.c. 1173] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione [c.p.c. 20].

[Nelle cause per finita locazione [c.c. 1596; c.p.c. 657] d'immobili il valore si determina in base all'ammontare del fitto o della pigione per un anno, ma se sorge controversia sulla continuazione della locazione, il valore si determina cumulando i fitti o le pigioni relativi al periodo controverso] [c.p.c. 7, 661] (1).

Il valore delle cause per divisione [c.c. 713; c.p.c. 784] si determina da quello della massa attiva da dividersi [c.p.c. 22].

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(1) Comma abrogato, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, con L. 6 dicembre 1994, n. 673.