Art. 13 Codice di Procedura Civile. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.

13. Cause relative a prestazioni alimentari e a rendite.

Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche [c.c. 433], se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.

Nelle cause relative a rendite perpetue [c.c. 1861], se il titolo è controverso, il valore si determina cumulando venti annualità; nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie [c.c. 1872], cumulando le annualità domandate fino a un massimo di dieci [c.p.c. 553].

Le regole del comma precedente si applicano anche per determinare il valore delle cause relative al diritto del concedente [c.c. 960].